La Protezione Civile

Che cos’è la protezione civile?

Un’esaustiva definizione la si può trovare nell’articolo 1 della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, concernente: ”Organizzazione delle strutture ed interventi regionali in materia di protezione civile”:

“L’Amministrazione regionale ……assume a propria rilevante funzione, da svolgere a livello centrale, quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, ……. dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.”

I singoli elementi di questa definizione consentono di esplorare il mondo complesso della protezione civile. Infatti la protezione civile:

  • è una funzione pubblica: la protezione civile è materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato.

  • è una funzione volta al coordinamento di misure organizzative: il coordinamento è la fase più delicata e strategicamente importante per l’attività di protezione civile, che interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile;

  • è il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali: le azioni di protezione civile, poichè incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono tutte indistintamente esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali;

  • è diretta a garantire l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente: questo é l’oggetto su cui si esplica l’attività di protezione civile, e nel contempo ne rappresenta l’obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità;

  • è chiamata in campo all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno: mentre è evidente il ruolo della Protezione civile in caso di minaccia conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono stati necessari molti decenni di dibattito e molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere appieno ed affermare senza incertezze il ruolo fondamentale della Protezione civile in caso di pericolo incombente, e quindi, delle sue azioni di prevenzione urgente;

  • è attivata quando gli eventi sono di natura ed estensione tali da dover essere fronteggiati con misure straordinarie: la Protezione civile interviene solo in casi connotati da straordinarietà;

  • nonché a garantire il tempestivo soccorso: è l’attività a cui più comunemente si pensa quando si parla di protezione civile. 

Le azioni di protezione civile:

Quattro grandi "famiglie" per raggruppare azioni in realtà varie e variabili:

  1. azioni protezione civileazioni di previsione: sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;

  2. azioni di prevenzione: sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;

  3. azioni di soccorso: sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l’impatto e gli effetti degli eventi stessi;

  4. azioni di superamento dell’emergenza: sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. Esempi: gli interventi tecnici di messa in sicurezza del territorio e le attività volte all’assegnazione di contributi a privati ed imprese a titolo di ristoro dei danni.