La Conferenza dei Servizi è uno strumento amministrativo che permette di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, accelerando l’iter per acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
In particolar modo per quanto riguarda la realizzazione degli interventi compresi nei Piani straordinari di Protezione Civile, tale strumento amministrativo è prevista dagli art. 2 c.1 dell’OPCM 3339/2004, art. 2 c.1 dell’OPCM 3405/2005 e art. 2 c.1 dell’OPCM 3495/2006, che ne disciplinano anche le modalità di svolgimento, in deroga alla legge n. 241/1990 e alla legge regionale n. 7/2000.
ART. 2 OPCM 3339/2004
1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi èconvocata dallo stesso commissario delegato e delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
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ART. 2 OPCM 3405/2005
1. Per la realizzazione degli interventi straordinari compresi nel Piano di cui all’articolo 1, comma 4, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall’adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all’articolo 14 quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla – osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all’articolo 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
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ART. 2 OPCM 3495/2006
1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
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