Integrato perchè? Perchè la protezione civile non si riconosce in un solo apparato, ma trova la sua forza e la sua stessa ragion d’essere nella molteplicità di diversi riferimenti organizzativi, operativi e gestionali, coordinati fra di loro.
In una moderna società attività complesse di protezione civile non possono essere rimesse all’intervento di una sola struttura o di più strutture centralizzate, ma devono essere piuttosto la risultante dell’apporto delle diverse componenti della società, che contribuiscono a fronteggiare gli eventi. Costruzione di sistema preesistente all’evento, quindi: questo è il punto di maggior distanza rispetto al passato, quando la protezione civile era considerata un’incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si dovevano attivare interventi di soccorso alla popolazione.

Si può pertanto affermare che la protezione civile è oggi un sistema integrato, perché al soddisfacimento ed alla cura di tale compito non può essere preposta, con competenza esclusiva, un’unica Autorità; al contrario, come si conviene ad una società pluralista e ad un’Amministrazione partecipativa, tale esigenza deve essere lasciata alla cura di più organi e più Autorità, nonché degli stessi privati cittadini. Solo che tutti questi soggetti e queste Autorità devono essere tra loro coordinati ed organizzati al fine di evitare interferenze e duplicazioni da un lato, ed abdicazioni di ruolo dall’altro, ed al fine di essere indirizzati alla miglior cura di un unico pubblico fine.
Tutte le componenti del “Sistema Stato”, vale a dire Comuni, Province, Regioni e Governo (Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), concorrono unitariamente al “Sistema integrato di protezione civile”, con precise competenze e chiare responsabilità di intervento.
Appare a questo punto opportuno evidenziare come la nostra Regione abbia inteso dare sostanza e significato al concetto di “Sistema integrato di protezione civile”, con una lungimiranza che ha consentito alla Regione stessa di raggiungere, oggi, una posizione di primo piano in ambito nazionale in materia di protezione civile.
Infatti, l’orizzonte normativo di riferimento è la legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l’”Organizzazione delle strutture ed interventi regionali in materia di protezione civile”.
Ai sensi di questa legge regionale, l’Amministrazione regionale (Struttura regionale, organigramma struttura regionale)“assume a propria rilevante funzione, da svolgere a livello centrale, quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, ……. dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura ed estensione debbono essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.”
Tale “rilevante funzione” è stata esercitata dalla Regione fin dal 1986, con una triplice forte legittimazione, giuridica, istituzionale e operativa.
Dal punto di vista giuridico, la legge regionale 64/1986 è un provvedimento legislativo di carattere generale, nel quale è disciplinata organicamente la funzione della protezione civile a livello regionale. In essa è emersa una nozione organica di protezione civile, configurata anche concettualmente, oltre che da un punto di vista organizzativo, come servizio autonomo e permanente nell’ambito degli uffici e delle funzioni regionali.
A sua volta, l’articolo 6 della legge n. 225/1992 indica le Regioni quali componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
Si deve sottolineare in ogni caso che l’articolo 12 della legge n. 225/1992 fa salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle Regioni a Statuto speciale, e che una legge subcostituzionale quale è la legge di approvazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (l.c. 1/1963) prevede al suo articolo 5, punti 20 e 22 la potestà legislativa “nei servizi antincendi” e “nelle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali”.
Dal punto di vista istituzionale, la comunità regionale costituisce il substrato dal quale trae legittimazione l’organizzazione regionale in materia di protezione civile: infatti la Regione è ente di sintesi della comunità regionale, ed è agli interessi e ai bisogni della comunità regionale che occorre far capo per trovare la legittimazione della competenza della Regione stessa in materia di protezione civile.
Dal punto di vista operativo, l’organizzazione permanente e fortemente strutturata di protezione civile esistente da 19 anni nella Regione ha consentito di fronteggiare numerosissime emergenze, anche su delega dello Stato, con il coordinamento degli interventi effettuato dalla Sala operativa regionale di protezione civile funzionante 24 ore su 24, quale luogo unico di comando, comunicazioni e controllo, ove confluiscono i dati provenienti dalle reti di monitoraggio idrogeologico, sismico e per il controllo degli incendi boschivi; la Regione ha negli anni realizzato migliaia di opere infrastrutturali di rimozione dei pericoli e di messa in sicurezza del territorio, ha sostenuto e fatto crescere il volontariato regionale di protezione civile, articolato su base comunale, ha effettuato interventi di solidarietà al di fuori dei suoi confini (1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005), con un investimento di risorse umane e finanziarie sempre crescente.
L’organizzazione regionale, proprio perché concepita correttamente come “sistema”, non può prescindere dal fondamentale ruolo dei Comuni, sulla base della positiva esperienza della ricostruzione a seguito del disastroso sisma del 1976, e delle Province.
Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 64/1986, “Il Comune….. è, con riguardo al territorio di propria competenza, l’ente di base per la protezione civile, ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d’intervento all’atto dell’insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all’articolo 1, I comma, della presente legge, ovvero di quelli d’entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.”
Lo stesso articolo 7 attribuisce al Comune anche compiti relativi alla partecipazione allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, compiti che riguardano la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, l’organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste, l’organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato, la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, l’organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile.
A loro volta, le Province, ai sensi dell’articolo 8 della stessa legge regionale 64/1986, partecipano allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali di protezione civile attraverso l’approntamento di piani e programmi provinciali e l’organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed un’idonea conoscenza dei problemi connessi.
La Regione, inoltre, riveste un ruolo importante nel Sistema nazionale della protezione civile, ruolo riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Regione stessa in data 4 maggio 2002. Il Protocollo è importante, perché il Dipartimento della protezione civile ha ritenuto di individuare la nostra Regione come “testa di ponte” per sperimentare un modello operativo sinergico in materia di protezione civile, concertando insieme, Regione e Stato, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi.
Nelle premesse di tale Protocollo vengono richiamate tutte le norme, dalla legge n. 225/1992 al decreto legislativo n. 112/1998, al decreto legge n. 343/2001, fino alla legge costituzionale n. 3/2002, dando un equivalente risalto alla legge regionale n. 64/1986, confermando con ciò la sua attualità, ed alla organizzazione regionale di protezione civile, così profondamente radicata nel territorio, con i suoi Gruppi comunali, le sue Associazioni, con la sua struttura istituzionale e con la sua comprovata capacità operativa, in interventi regionali, extra regionali ed internazionali.
Il Documento riconosce le modifiche normative apportate alla materia dalla Legislazione successiva al 1997, che traggono origine dagli impulsi alla semplificazione ed al decentramento impressi dalla riforma Bassanini dell’apparato amministrativo (L. 59/97 e seguenti); in particolare, quanto al Sistema regionale di protezione civile:
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evidenzia la centralità della Protezione civile della Regione nella gestione delle emergenze riconosciute dal competente Dipartimento nazionale della protezione civile;
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individua la Sala Operativa regionale di protezione civile come Centro di Coordinamento Soccorsi ai sensi della Legge 225/1992
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attribuisce alla Sala Operativa di protezione civile in Palmanova il ruolo di Centro Funzionale nell’ambito del Sistema nazionale di protezione civile;
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individua il Volontariato come componente rilevante del Sistema regionale di protezione civile e ne attribuisce il coordinamento alla Protezione civile della Regione;
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prevede l’attivazione del Sistema regionale integrato di protezione civile, su richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile, per prestare soccorso ad altra Regione che si trovi in stato di emergenza;
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evidenzia la necessità di promuovere e sviluppare le connessioni tra i Centri funzionali presenti nelle diverse Regioni e tra questi ed il Dipartimento nazionale della protezione civile;
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favorisce la collaborazione operativa tra Protezione civile della Regione e Dipartimento nazionale della protezione civile, nonché la cooperazione tra tali Strutture nella sperimentazione tecnologica di sistemi di monitoraggio del territorio a fini di protezione civile;
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prevede l’attivazione da parte della Regione delle iniziative necessarie per giungere all’interconnessione tra la Sala Operativa regionale di protezione civile di Palmanova e le reti di monitoraggio idrometeorologico della Slovenia e della Carinzia.
Un altro Protocollo d’intesa molto importante per il Sistema regionale integrato di protezione civile è stato quello sottoscritto in data 10 gennaio 2005 con le Prefetture della Regione. Nell’evidenziare espressamente le rispettive funzioni, il Documento promuove la collaborazione tra le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, e la Protezione civile della Regione. Le prime sono riconosciute come Autorità competenti alla gestione ed al coordinamento delle Forze dello Stato, quali le Forze Armate, le Forze dell’Ordine, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, cui è demandato il soccorso tecnico urgente nell’ambito delle Forze dello Stato; la Protezione civile della Regione, a sua volta, è individuata come competente alla gestione ed al coordinamento delle componenti del Sistema regionale integrato di protezione civile, con particolare riguardo ai Sindaci dei Comuni, ai Comuni, al Volontariato comunale di protezione civile, alle Associazioni che svolgono attività di protezione civile, nonché alla struttura tecnico – operativa della stessa Protezione civile della Regione, nelle azioni di previsione – prevenzione, nel ripristino delle condizioni di normalità ed alla prestazione, in termini di massima tempestività ed efficienza, delle necessarie opere di soccorso, all’atto o immediatamente dopo il verificarsi di eventi calamitosi.
Inoltre, la Sala Operativa regionale – Centro funzionale – di protezione civile di Palmanova viene individuata come la struttura in cui, in caso di emergenza, viene perseguita l’omogenea percezione e valutazione degli eventi calamitosi, e viene altresì attuata la piena collaborazione tra i rappresentanti delle Prefetture e della Regione, al fine di delineare il quadro operativo per il coordinamento sinergico degli interventi. La Sala Operativa regionale – Centro funzionale – di protezione civile di Palmanova è altresì riconosciuta quale centro del Sistema regionale integrato di protezione civile, nonché quale luogo di convergenza, fisica o tramite connessione tecnologica, di tutte le Istituzioni e le forze a diverso titolo competenti ad operare in emergenza o in vista di un rischio di emergenza relativo al territorio regionale. Nell’ambito del Sistema integrato, la Sala operativa, per svolgere appieno tali funzioni, sarà connessa con le Prefetture – U.T.G. della Regione.