Elenco Regionale del volontariato di Protezione Civile

Cos’è Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

La Protezione Civile della Regione provvede alla tenuta dell'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nella Regione e riconosciute dalla legislazione vigente (art 30 L.R. 64/1986). L’elenco comprende tutte le associazioni di volontariato che si occupano di protezione civile, i gruppi comunali di volontari di protezione civile nonchè le squadre comunali di volontari antincendio boschivo.

Suddiviso per competenza professionale, specialità e livello di operatività territoriale, comporta ai soggetti che vi sono iscritti l’impegno a realizzare le attività istituzionali, a presentare, annualmente, la relazione sull'attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione nonché ad intervenire quando sia loro richiesto. Devono, inoltre, garantire un costante addestramento ed aggiornamento dei nuclei dei volontari aderenti.  
  
Le modalità relative all'iscrizione nell'Elenco regionale, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della Regione, sono disciplinate dal D.P.G.R. del 12 settembre 1988 n. 366/Pres

Settori di specializzazione

 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 12/09/1988 n. 366/Pres., i settori di attività in cui le organizzazioni iscritte sono classificate, in base alle finalità dei propri statuti, sono i seguenti:

  1. comunicazioni: si occupano di assicurare le comunicazioni radio in caso di emergenza;
  2. soccorso sanitario: provvedono a garantire tutto il soccorso sanitario occorrente nelle emergenze;
  3. antincendio: sono specializzate nella lotta e nella prevenzione degli incendi boschivi;
  4. soccorso alpino e speleologo: intervengono, prevalentemente, nel recupero di persone e nelle attività di grotta;
  5. soccorso in acqua: si tratta di organizzazioni e gruppi appartenenti ai comuni della fascia costiera e svolgono attività di soccorso e recupero persone in acqua;
  6. tecnico-logistico: garantiscono tutto il supporto tecnico-logistico in caso di catastrofi;
  7. ausiliario e di assistenza: svolgono compiti secondari di assistenza e di supporto;
  8. chimico e nucleare: sono specializzati nell’intervento e nella bonifica di aree in caso di disastro nucleare;
  9. altri settori specializzati.

Modalità di iscrizione

 Le organizzazioni di volontariato di protezione civile interessate all’iscrizione devono presentare un’apposita domanda di iscrizione. A seguito della presentazione della domanda di iscrizione, la Protezione Civile della Regione aprirà un' istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari in capo all’istante, soprattutto con riferimento alla competenza specifica della singola organizzazione avuto riguardo la sua rilevanza per l’efficienza e l’efficacia del sistema regionale di protezione civile. Solo dopo l’esito favorevole di tale istruttoria, i soggetti saranno iscritti nell’Elenco regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore dallo stesso delegato, su proposta del Direttore Centrale della protezione civile.

Conseguenze dell’iscrizione

Quanto agli obblighi cui sono tenute le organizzazioni e i gruppi comunali iscritti, essi devono, in particolare, intervenire tempestivamente nell’emergenza, ovvero per le opportune esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente preposti al coordinamento e realizzare tutte le attività istituzionali di protezione civile curando un costante aggiornamento e addestramento dei nuclei dei volontari. Inoltre, le organizzazioni iscritte sono tenute a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sull’attività svolta.

Va sottolineato che solo i soggetti iscritti che adempiano esattamente agli obblighi prescritti potranno:

  • accedere a finanziamenti per l’acquisto di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi nonché per lo svolgimento di attività formative ed addestrative di protezione civile dei volontari;
  • ricevere dall’Amministrazione Regionale mezzi ed attrezzature in comodato gratuito ed usufruire di idonee coperture assicurative sia in caso di attività di protezione civile, sia in caso di simulazioni di emergenze.

A fronte di tali provvidenze, condizionate esclusivamente al rispetto degli obblighi previsti in capo agli iscritti, i soggetti beneficiari dovranno presentare una relazione sulla consistenza e sullo stato di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione ed il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi dall’amministrazione regionale.

 Nel caso in cui le organizzazioni o i gruppi non presentino entro il termine previsto il rendiconto di regolare utilizzazione dei finanziamenti concessi o si rifiutino di intervenire quando richiesto senza giustificato motivo, si procederà alla loro cancellazione dall’Elenco Regionale con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore regionale da questo delegato,  su proposta del Direttore regionale della protezione civile (art. 13 del D.P.G.R. 12/09/1988 n. 366/Pres.). Inoltre ai sensi dell’art 14 del D.P.G.R. 12/09/1988 n. 366/Pres., saranno cancellate dall’elenco, previa diffida, le associazioni che:

  1. non presentino, entro il termine previsto, la relazione annuale sull’attività svolta, sulla consistenza e sullo stato di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi a disposizione;
  2. non effettuino le attività formative ed addestrative, autorizzate e finanziate dall’Amministrazione regionale;
  3. usino i mezzi e le attrezzature finanziate o ricevute in comodato gratuito dalla Regione per fini diversi da quelli da quelli di protezione civile, ovvero sprovvisti del relativo emblema regionale o di idonea scritta riferita alla destinazione di protezione civile;
  4. intraprendano, in caso di emergenza, iniziative autonome e non autorizzate, o si rifiutino di porsi a disposizione degli organi istituzionalmente preposti all’intervento.

Resta ferma la facoltà di ogni associazione o gruppo di chiedere la cancellazione dall’Elenco Regionale.