Per favorire lo sviluppo e il potenziamento del sistema integrato di protezione civile la Legge Regionale n. 64 del 31 dicembre 1986 prevede la concessione di finanziamenti a favore degli Enti locali singoli e associati e delle Associazioni di volontariato.
Due, in particolare, le tipologie di finanziamenti previsti:
- Mediante il piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile
- Mediante il finanziamento per la copertura delle spese di funzionamento delle squadre Antincendio Boschivo
Il piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile

Garantire l’efficacia e l’efficienza, nonché lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile costituisce interesse primario della Regione, data la rilevanza prioritaria delle funzioni di protezione civile per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.
In particolare è l'articolo 10 della L.R. 64/86 ad autorizzare l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti agli Enti locali, singoli o associati , e alle Associazioni di volontariato per la dotazione delle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, per la dotazione di sedi di allocamento e/o deposito, nonché per l’organizzazione di corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti.

La situazione normativa precedente
Precedentemente la concessione di finanziamenti ad Enti locali singoli o associati e alle Associazioni di volontariato per l’attività di protezione civile era regolata da diverse norme:
- DGR n. 3766 del 26 agosto 1996 dove venivano definiti i criteri per la dotazione di equipaggiamenti individuali, attrezzature e mezzi operativi dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'art. 30 della medesima legge regionale 64/1986, al fine di fornire i mezzi necessari ai Gruppi comunali per svolgere attività base di protezione civile;
- DGR n. 2264 del 28 luglio 1997 che stabiliva i criteri per la dotazione di sedi di allocamento e/o deposito;
- Parzialmente dal DPGR n. 0366/Pres. del 12 settembre 1988 che riportava il regolamento sulle modalità e sulle norme relative all’iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, ai rapporti fra l’Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall’iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile.
Tali normative puntavano prima a creare un sistema integrato fornito di una dotazione base minima di attrezzature per rendere autonome e mobili le squadre comunali, e poi a potenziare le strutture ricettive dei Gruppi Comunali e delle Associazioni di volontariato di protezione civile attraverso il recupero o l’ampliamento di edifici già di proprietà comunale.
Successivamente, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 che sanciva l’obbligo per le Amministrazioni regionali di attenersi a criteri predeterminati con regolamento per la concessione di incentivi si rese necessaria la predisposizione di criteri che definissero le modalità di concessione dei finanziamenti, di cui al sopra citato art. 10 della L.R. 64/86, finalizzati al potenziamento del volontariato di protezione civile.
Nuovo regolamento concernente i criteri per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato in forma singola e associata per le attività di protezione civile
Obiettivo del nuovo Regolamento era, in primo luogo, riunire in unica norma i criteri e le modalità di concessione di tutti i tipi di finanziamenti previsti dalla L.R. 64/86 a favore degli Enti locali singoli e associati e delle Associazioni di volontariato in forma singola e associata per attività di protezione civile, a fini di chiarezza e semplificazione delle relative procedure.
In secondo luogo, in considerazione delle condizioni particolari in cui si trova ad operare la protezione civile, fu necessario individuare un sistema elastico di determinazione dei criteri che, nel rispetto della normativa vigente, permettesse un adeguamento estremamente rapido alle necessità contingenti senza dover effettuare modifiche normative.
Tale sistema è fondato sull’elaborazione, anno per anno, di un programma che, sulla base di un’analisi della situazione attuale e delle previsioni future relative alle attività regionali di protezione civile, specifica i criteri per la concessione dei finanziamenti, relativamente all’anno considerato, nell’ambito delle logiche generali e delle tipologie e modalità di intervento definite nel regolamento stesso e finalizzate al potenziamento del volontariato di protezione civile.
In particolare, il Programma annuale contiene:
- le linee guida che si intendono seguire per l’organizzazione e lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile;
- gli obiettivi da raggiungere tramite la concessione dei finanziamenti;
- la rilevanza delle diverse tipologie di finanziamento in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
- i criteri di priorità, nell’ambito di ciascuna tipologia di finanziamento, ai fini della formazione della graduatoria;
- le percentuali massime di finanziamento;
- eventuali tetti massimi di spesa per ogni singola tipologia di finanziamento;
- eventuali importi fissi di finanziamento, all’interno di ogni singola tipologia.
Documento di programmazione annuale è costituito dalla banca dati delle risorse di protezione civile, aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati forniti dai Comuni e dalle Associazioni di volontariato di protezione civile, in quanto fonte delle informazioni necessarie per avere il quadro del grado di operatività e le eventuali necessità del Sistema regionale di protezione civile, relativamente a mezzi e attrezzature.
Parte dei fondi disponibili, specificata nel Programma annuale, è destinata poi a finanziare i progetti elaborati dagli Enti locali e dalle Associazioni di volontariato di protezione civile in forma singola e associata per attività di protezione civile rientranti non solo nelle tipologie di intervento individuate nel Programma annuale, ma anche diverse, purché i progetti stessi siano originali e di particolare rilevanza per il Sistema regionale integrato di protezione civile.
Si vuole, in questo modo dare la possibilità agli Enti locali e alle Associazioni di volontariato di protezione civile di collaborare con la Protezione civile della Regione segnalando nuove necessità del Sistema o individuando nuove soluzioni organizzative o strumentali per la soluzione di problematiche relative al volontariato di protezione civile.
Finanziamento per la copertura delle spese di funzionamento delle squadre Antincendio Boschivo
La Regione Friuli Venezia Giulia, il cui territorio è ricoperto per il 35% da foreste, si è dotata di una normativa che detta disposizioni precise in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, al fine di difendere e conservare il proprio patrimonio boschivo. La legge regionale 18 febbraio 1977 n. 8, nel recepire i principi essenziali espressi dalla normativa nazionale, ha confermato l’esigenza della redazione di un piano contro gli incendi boschivi, i cui contenuti comprendano opere, mezzi ed organizzazione finalizzate allo scopo.

Nello spegnimento degli incendi vengono impegnati i gruppi comunali dei volontari di protezione civile dotati di squadre antincendio boschivo e le Associazioni dei pompieri volontari che necessitano di equipaggiamenti specialistici, formazione ed addestramento a cura della Protezione civile regionale in collaborazione con il Corpo forestale regionale.
Tali squadre sono dotate nella maggior parte di un automezzo di uso promiscuo per il trasporto di persone ed attrezzature, tra cui piccoli serbatoi d’acqua, motopompe idrauliche, manichette, atomizzatori, soffiatori, battifiamma, attrezzature leggere, lampade portatili e quant’altro per circoscrivere e domare gli incendi boschivi.
La L.R. 8/77, all’art. 11, terzo comma, nella sua formulazione originaria, prevedeva la corresponsione di un’indennità oraria di rischio e di un compenso orario al personale forestale regionale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. L’articolo 7 della R.R. 22.1.1991, n. 3 ha successivamente modificato l’art. 11 sopra citato, abolendo la corresponsione del compenso orario per il personale volontario.
Attualmente, su proposta della Protezione civile regionale di concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, la Giunta Regionale, con delibera n. 1393 del 29.3.1996, ha provveduto a determinare i criteri di quantificazione dei finanziamenti, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento delle squadre comunali e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.
I soggetti beneficiari di tali finanziamenti sono i Comuni in cui sono operanti le squadre volontarie antincendio boschivo iscritte nell’elenco regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione civile, che attualmente risultano essere di 109 per un totale di quasi 3500 volontari.
La medesima delibera stabilisce inoltre che il riparto dei fondi sia effettuato sulla base delle seguenti percentuali:
- 60% per sostenere le spese fisse relative al mantenimento in piena efficienza di mezzi ed attrezzature, al funzionamento ed alla gestione delle strutture d’intervento ed alla manutenzione delle sedi di allocamento e deposito, nonché per il funzionamento delle spese forfetarie di prevenzione e di sorveglianza del territorio; l’ammontare delle spese fisse e forfetarie verrà ripartito in misura uguale fra tutti i Comuni che presenteranno istanza di concessione;
- 40% per spese variabili, in relazione alla media degli interventi di emergenza effettuati nei due anni precedenti dalla squadra comunale.