In caso di urgenza, in vista di un rischio di emergenza nonche' nel corso dello stato di emergenza il Presidente della Regione o l' Assessore regionale delegato può decidere, con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi.
Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi che possono interessare la Regione comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione stessa, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza.
Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
L’attività di protezione civile, in base agli artt. 9, secondo comma, e 11, primo comma, della L.r. n. 64/1986, si estrinseca principalmente attraverso l’esecuzione di interventi di tipo puntuale e localizzato, e non aventi perciò carattere di sistematicità o di ordinarietà, con i quali, di volta in volta, si provvede al superamento di una situazione di grave ed incombente rischio di varia natura ed origine, per la popolazione e l’ambiente.
Si tratta pertanto di un settore particolare e limitato di lavori pubblici, la cui urgenza è imposta dall’insorgere di situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, l’igiene e la salute pubblica, laddove tali situazioni siano di gravità tale da impedire, alle popolazioni minacciate la sussistenza delle normali condizioni di vita e lo svolgimento delle basilari attività economico-sociali.
Gli interventi di urgenza, detti anche “lavori di pronto intervento” a seguito di calamità naturali, figurano fra le attività svolte dall’Amministrazione regionale già a partire dal 1966, in forza della competenza, sancita dallo Statuto di autonomia, in materia di calamità naturali.
Tali funzioni sono entrate a far parte delle competenze della Protezione civile della Regione nel 1987, anno di entrata in vigore della citata L.r. n. 64/1986.
Nell’emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l’incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l’accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l’integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica, nonchè le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.
Sulla base di tali concetti si possono individuare le seguenti tipologie fondamentali di intervento:
In caso di urgenza, in vista di un rischio di emergenza nonche' nel corso dello stato di emergenza il Presidente della Regione o l' Assessore regionale delegato può decidere, con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi.Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi che possono interessare la Regione comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione stessa, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.L’attività di protezione civile, in base agli artt. 9, secondo comma, e 11, primo comma, della L.r. n. 64/1986, si estrinseca principalmente attraverso l’esecuzione di interventi di tipo puntuale e localizzato, e non aventi perciò carattere di sistematicità o di ordinarietà, con i quali, di volta in volta, si provvede al superamento di una situazione di grave ed incombente rischio di varia natura ed origine, per la popolazione e l’ambiente. Si tratta pertanto di un settore particolare e limitato di lavori pubblici, la cui urgenza è imposta dall’insorgere di situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, l’igiene e la salute pubblica, laddove tali situazioni siano di gravità tale da impedire, alle popolazioni minacciate la sussistenza delle normali condizioni di vita e lo svolgimento delle basilari attività economico-sociali. Gli interventi di urgenza, detti anche “lavori di pronto intervento” a seguito di calamità naturali, figurano fra le attività svolte dall’Amministrazione regionale già a partire dal 1966, in forza della competenza, sancita dallo Statuto di autonomia, in materia di calamità naturali. Tali funzioni sono entrate a far parte delle competenze della Protezione civile della Regione nel 1987, anno di entrata in vigore della citata L.r. n. 64/1986.Nell’emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l’incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l’accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l’integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica, nonchè le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.Sulla base di tali concetti si possono individuare le seguenti tipologie fondamentali di intervento:
In caso di urgenza, in vista di un rischio di emergenza nonche' nel corso dello stato di emergenza il Presidente della Regione o l' Assessore regionale delegato può decidere, con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi che possono interessare la Regione comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione stessa, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale. L’attività di protezione civile, in base agli artt. 9, secondo comma, e 11, primo comma, della L.r. n. 64/1986, si estrinseca principalmente attraverso l’esecuzione di interventi di tipo puntuale e localizzato, e non aventi perciò carattere di sistematicità o di ordinarietà, con i quali, di volta in volta, si provvede al superamento di una situazione di grave ed incombente rischio di varia natura ed origine, per la popolazione e l’ambiente. Si tratta pertanto di un settore particolare e limitato di lavori pubblici, la cui urgenza è imposta dall’insorgere di situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, l’igiene e la salute pubblica, laddove tali situazioni siano di gravità tale da impedire, alle popolazioni minacciate la sussistenza delle normali condizioni di vita e lo svolgimento delle basilari attività economico-sociali. Gli interventi di urgenza, detti anche “lavori di pronto intervento” a seguito di calamità naturali, figurano fra le attività svolte dall’Amministrazione regionale già a partire dal 1966, in forza della competenza, sancita dallo Statuto di autonomia, in materia di calamità naturali. Tali funzioni sono entrate a far parte delle competenze della Protezione civile della Regione nel 1987, anno di entrata in vigore della citata L.r. n. 64/1986. Nell’emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l’incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l’accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l’integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica, nonchè le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite. Sulla base di tali concetti si possono individuare le seguenti tipologie fondamentali di intervento: In caso di urgenza, in vista di un rischio di emergenza nonche' nel corso dello stato di emergenza il Presidente della Regione o l' Assessore regionale delegato può decidere, con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi.Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi che possono interessare la Regione comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione stessa, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.L’attività di protezione civile, in base agli artt. 9, secondo comma, e 11, primo comma, della L.r. n. 64/1986, si estrinseca principalmente attraverso l’esecuzione di interventi di tipo puntuale e localizzato, e non aventi perciò carattere di sistematicità o di ordinarietà, con i quali, di volta in volta, si provvede al superamento di una situazione di grave ed incombente rischio di varia natura ed origine, per la popolazione e l’ambiente. Si tratta pertanto di un settore particolare e limitato di lavori pubblici, la cui urgenza è imposta dall’insorgere di situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, l’igiene e la salute pubblica, laddove tali situazioni siano di gravità tale da impedire, alle popolazioni minacciate la sussistenza delle normali condizioni di vita e lo svolgimento delle basilari attività economico-sociali. Gli interventi di urgenza, detti anche “lavori di pronto intervento” a seguito di calamità naturali, figurano fra le attività svolte dall’Amministrazione regionale già a partire dal 1966, in forza della competenza, sancita dallo Statuto di autonomia, in materia di calamità naturali. Tali funzioni sono entrate a far parte delle competenze della Protezione civile della Regione nel 1987, anno di entrata in vigore della citata L.r. n. 64/1986.Nell’emergenza le priorità di intervento di protezione civile conseguono direttamente dalle esigenze elementari, e insieme fondamentali, di tutelare l’incolumità delle persone nel loro ambiente di residenza e di lavoro, l’accessibilità in condizioni di sicurezza dei luoghi di residenza e di lavoro, l’integrità delle infrastrutture che garantiscono i servizi essenziali, quali l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica, nonchè le condizioni di igiene e di sanità; tali esigenze vanno inoltre graduate a seconda del livello di compromissione che i dissesti e la vulnerabilità del territorio arrecano alle essenziali condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni colpite.Sulla base di tali concetti si possono individuare le seguenti tipologie fondamentali di intervento:
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frane e cadute massi che minacciano insediamenti abitativi e produttivi;
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strade interrotte da frane, da caduta massi, da erosioni di corsi d’acqua, e per effetto di crolli o dissesti di ponti, con isolamento o incombente rischio di isolamento di centri abitati;
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interventi a difesa di infrastrutture essenziali di tipo acquedottistico, fognario, di impianti di depurazione e di opere di approvvigionamento energetico gravemente danneggiate;
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interventi di ripristino della viabilità compromessa da movimenti franosi, cadute massi, erosioni spondali, crollo o dissesto di ponti;
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interventi di difesa idraulica localizzati, per il ripristino della sicurezza del territorio urbanizzato, minacciato da gravi fenomeni esondativi, ivi compresi gli sghiaiamenti ed altri interventi per rimuovere gli ostacoli al regolare deflusso delle acque;
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interventi di ripristino dell’officiosità su intere tratte di corsi d’acqua che hanno provocato gravi ed estesi allagamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture, e che non sono più in grado di convogliare con la necessaria sicurezza le portate di piena;
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interventi di ripristino di opere idrauliche sui corsi d’acqua;
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interventi di ripristino di sedi stradali, di pulizia di condotte fognarie, di pulizia e ricalibratura di fossati, canali e rogge;
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situazioni di emergenza o di grave rischio di emergenza idrica, dovute a siccità, interruzioni dell’approvvigionamento idrico o ad inquinamento dei acquedotti, in conseguenza di eventi calamitosi;
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inquinamenti o grave rischio di inquinamento, di falde acquefere o corsi d’acqua in conseguenza di rilascio di agenti inquinanti a seguito di eventi calamitosi o fatti accidentali, da impianti industriali, discariche, reti fognarie, autoveicoli trasportanti sostanze tossiche o nocive.
Qualora gli eventi alluvionali siano di vasta proporzione e sussista la necessità di avviare una rilevante quantità di interventi urgenti e prioritari la Protezione civile della Regione si avvale, ai fini dell’efficacia e rapidità dell’azione globale di ripristino, della collaborazione di Enti locali territoriali, quali Enti attuatori di livello subregionale.
Le situazioni di rischio che insorgono sul territorio regionale vengono urgentemente portate a conoscenza della Protezione civile della Regione tramite l’invio di segnalazioni nella forma di telegrammi, lettere e fax, da parte dei Comuni, delle Prefetture, delle Province, dell’ANAS, di altri Uffici ed Enti nonchè da privati cittadini.
Le segnalazioni e le richieste di intervento che pervengono annualmente alla Protezione civile della Regione sono numerosissime e si concentrano in particolar modo in occasione di grandi eventi alluvionali.
A seguito del ricevimento di ogni segnalazione la Protezione civile della Regione deve eseguire i necessari accertamenti tecnici sul sito indicato e valutare l’effettiva sussistenza nonchè la gravità del rischio segnalato con riferimento alle tipologie di situazioni sopra descritte. In base alla detta valutazione, effettuata dai tecnici sotto propria responsabilità, si procede come segue:
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se la situazione accertata non presenta un grado di rischio tale da rientrare nelle fattispecie di cui sopra, per cui non è giustificabile un intervento di protezione civile, ovvero, se la situazione presenta rischi non particolarmente acuti e di estensione complessità tali da dover essere affrontate con interventi sistematici ai sensi delle leggi ordinarie, allora non si procede all’intervento ai sensi della L.r. 64/1986 e di ciò viene data comunicazione all’Ente interessato;
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se la situazione accertata presenta un rischio di caratteristiche e gravità tali da rientrare nelle fattispecie di cui sopra, allora sussistono i presupposti per l’applicabilità della L.r. 64/1986, e pertanto la situazione medesima deve essere affrontata con urgenza. Va però evidenziato che non risulta possibile intervenire in tutti i casi di rischio effettivamente accertati, in quanto le situazioni di rischio sono numerosissime e diffuse sull’intero territorio regionale, anche in conseguenza degli eccezionali e ripetuti eventi alluvionali degli ultimi anni, tanto da comportare per interventi di ripristino un onere finanziario complessivo insostenibile per le disponibilità finanziarie regionali. Ne consegue la necessità di stabilire un ordine di priorità degli interventi da effettuare, sulla base della gravità delle singole situazioni di rischio accertate;
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nei casi in cui, per motivi di ristrettezza finanziaria, non sia possibile dar corso all’intervento urgente di protezione civile per affrontare la situazione di rischio accertata, viene demandato al Sindaco il compito di tenere sotto costante controllo, con periodici sopralluoghi, la situazione di rischio medesima, e di assumere ogni provvedimento cautelativo a salvaguardia della pubblica incolumità con apposita ordinanza, informando tempestivamente di ogni ulteriore aggravamento la Protezione civile della Regione.
La procedura degli interventi di urgenza prende avvio dall’emanazione del decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile, con il quale vengono disposti l’esecuzione dell’intervento, il relativo impegno di spesa, sulla base della stima effettuata dall’Ufficio, nonchè il ricorso al tipo di procedura più idonea per garantire la necessaria tempestività, in ciò avvalendosi anche della speciale facoltà di deroga alle vigenti disposizioni, sancita per particolari motivi di urgenza dal citato articolo 9, secondo comma, prima parte della L.r. 64/1986.
L’esecuzione dei lavori, una volta appaltati viene seguita direttamente dalla Protezione civile della Regione, che provvede con proprio personale, alle mansioni di direzione, assistenza a contabilizzazione dei lavori medesimi.
Talvolta, quando le opere in corso contemporaneamente, per quantità e complessità, comportano un livello di impegno eccessivo per poter essere seguite dai soli tecnici dell’ufficio, allora la Protezione civile della Regione, pur provvedendo direttamente all’appalto con le speciali procedure di cui alla L.r. 64/1986, si avvale, limitatamente alle mansioni di direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori, del personale tecnico di altre Direzioni. Tale possibilità è espressamente contemplata, dall’art. 21, primo comma, della L.r. 64/1986.