Modifiche del Regolamento di attuazione della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi

2 settembre 2009
Palmanova

Con delibera n. 2000 di data 2 settembre 2009, su sollecitazione del volontariato di protezione civile, sono state approvate le modifiche relative all’età minima e massima prevista per i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile che svolgano attività di antincendio boschivo (v. testo allegato della delibera e delle modifiche).
In sintesi le modifiche principali sono le seguenti:

  1. l’iscrizione al Gruppo comunale e anche alla squadra antincendio boschivo può avvenire al compimento dei 16 anni, previo consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Dai 16 ai 18 anni tuttavia i volontari iscritti, in particolare per le attività di antincendio boschivo, potranno svolgere esclusivamente attività formative e non di estinzione di incendi boschivi.
  2. Il limite di 60 anni per svolgere l’attività di antincendio boschivo è stato eliminato: l’iscrizione alla Squadra di antincendio boschivo sarà subordinata alla verifica dell’idoneità psicofisica da accertarsi mediante visita medica effettuata nell’ambito dell’attività di monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione.

Si ricorda che le suddette modifiche entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo regolamento di modifica.