Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Il dispositivo:
1. è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus;
2. negli impianti relativi al settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie) è consentito, l’utilizzo del 100% dei posti a sedere o in piedi, previsti dai regolamenti di esercizio degli impianti;
3. al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull’obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l’organizzazione e l’attuazione delle relative attività;
4. Le disposizioni di cui sopra sostituiscono le disposizioni dell’allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell’ordinanza n. 18 del 19.06.2020, per quanto non compatibili; 5. sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella propria ordinanza contingibile e urgente n. 18/PC dd. 19.06.2020.