EN Con la presente legge si stabilisce che per le implementazione della sala operativa regionale e del centro operativo di protezione civile bisogna provvedere con le risorse facenti capo al Fondo regionale per la protezione civile. Si stabilisce inoltre che il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative.