Ristoro Danni

Sappiamo tutti, chi per esperienza diretta, chi, più fortunatamente, per esperienza indiretta, quanto un evento calamitoso incida sulle singole persone, sui nuclei familiari,  più in generale sul tessuto sociale, nonché sul tessuto economico del territorio colpito.

L’evento calamitoso colpisce e danneggia allo stesso modo le strutture pubbliche e gli edifici privati, ponendo in una situazione di vulnerabilità e precarietà, talvolta anche molto grave, privati cittadini ed attività produttive.
Un territorio risulta compromesso sia per i danni che subisce a livello di strutture pubbliche, così come a livello di strutture private e molto spesso la ripresa del territorio stesso è necessariamente legata agli interventi da realizzare su entrambi i fronti con adeguate azioni di ripristino.

La consapevolezza di quanto sia importante ripristinare le situazioni di normalità, predisponendo gli strumenti necessari a tale scopo, era ben presente quando la legge regionale in materia di protezione civile venne voluta, pensata e poi promulgata, tanto che tale importante principio è rintracciabile già nel primo articolo della legge stessa.
Di fronte al verificarsi di eventi calamitosi, che ripetutamente colpiscono il territorio della nostra Regione, la Protezione civile risulta fortemente impegnata nell’importantissima attività di ripristino che, più volte, si è concretizzata anche nei confronti dei soggetti privati e delle attività produttive, attraverso l’azione nota come “ristoro danni”.

E’ questa un’attività che la legge definisce di livello terziario, attinente l’approntamento delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.

Il ristoro danni rappresenta pertanto una attività precipua della fase della post emergenza, attuata quando, una volta superata l’emergenza vera e propria mediante l’attivazione dei soccorsi, risulta indispensabile riportare a condizioni di normalità il tessuto sociale ed economico del territorio danneggiato.

Evidentemente la compromissione deve assumere un livello tale, per estensione territoriale ed intensità, da richiedere e giustificare l’intervento pubblico. Le azioni poste in essere per il ristoro danni devono infatti rientrare in un quadro coerente di costi – benefici rispetto all’obbligo solidaristico, anche in funzione delle risorse economiche disponibili, così come indicato dalla legge regionale n. 64/1986, all’articolo 6. Contrariamente, ove l’evento calamitoso, pur cagionando danni sul territorio, non sia caratterizzato dai requisiti soprarichiamati, non è possibile attivare l’intervento pubblico in questa specifico ambito d’azione. 

Nei diversi procedimenti che la Protezione civile della Regione, nel rispetto delle condizioni richieste, ha attuato in conseguenza di eventi calamitosi, i soggetti colpiti, intesi sia come nuclei familiari che come attività economiche, hanno potuto beneficiare di contribuzioni a fondo perduto da destinare alla copertura, più o meno ampia a seconda della misura percentuale indicata, delle spese sostenute per il ripristino dei propri beni danneggiati dagli eventi stessi.
Sebbene diversi procedimenti di ristoro danni finora attivati abbiano visto la partecipazione finanziaria dello Stato per la gravità raggiunta dagli eventi calamitosi, bisogna tener ben presente che per questa Regione la materia riveste particolare importanza.

Alla fine degli anni ’90, infatti, la legge regionale in materia di protezione civile, è stata notevolmente ampliata proprio in relazione all’attività di ristoro danni, grazie all’emanazione della L.R. n. 28/1999, che ha integrato la L.R. 64/1986 con il Capo III bis “Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi”. 

La Regione, tra le prime in Italia, ha voluto dotarsi di un proprio strumento legislativo e regolamentare, affinché, quando le condizioni consentono di affrontare il ripristino con le risorse che la stessa Regione è in grado di mettere in campo, sia possibile  intervenire con proprie regole. 

Per tale finalità nel corso del 2001 sono stati emanati due distinti regolamenti, adottati rispettivamente con D.P.Reg. n. 0307/Pres.e con D.P.Reg. n. 0308/Pres., riguardanti la concessione di contributi a favore di imprese ed a favore di privati.

Nelle intenzioni poste a base di tale scelta, si sottolinea in particolare l’esigenza di disporre di norme che non devono essere necessariamente riscritte ogni qual volta si verifichi un dato evento, consentendo così ai soggetti interessati di conoscere fin dal primo momento le “regole del gioco”.

Uno dei problemi principali in materia di ristoro danni riguarda infatti l’accertamento e la quantificazione del danno, con la necessaria verifica del nesso di causalità tra danno ed evento.

Ecco, quindi, perché poter disporre di uno strumento proprio, che non cambi a seconda dei singoli eventi, per quanto ovviamente perfezionabile, è così importante e vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, dall’Ente pubblico ai beneficiari dei contributi.

E’ necessario infatti tener presente ciò a cui è destinato il procedimento, vale a dire  il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni ante  - evento. Quanto prima è possibile realizzare tale obiettivo, tanto più grande è il vantaggio per l’intero tessuto sociale ed economico.

Lo strumento del regolamento regionale ha trovato applicazione nell’ambito di due distinti eventi calamitosi, relativi alle trombe d’aria che hanno colpito alcuni Comuni del Pordenonese negli anni 1999 e 2001.

Per quanto riguarda “la storia” dei procedimenti in materia di ristoro danni attuati mediante fondi statali, si può senz’altro affermare che l’evento calamitoso del giugno 1996 ha rappresentato lo spartiacque nella gestione dei procedimenti stessi.

Prima di tale data, gli eventi interessati dall’intervento contributivo a favore dei soggetti danneggiati sono stati la tromba d’aria nel Pordenonese nel 1988 e l’alluvione del 1993, che interessò diversi Comuni, soprattutto delle province di Gorizia e di Udine. Il ristoro venne gestito mediante l’emanazione di decreti legge, strumenti che per loro stessa caratteristica presentano il grande limite di gestire sia l’emergenza che la ricostruzione a livello centrale, senza l’apporto delle autonomie locali.

Con la grave alluvione del giugno 1996, lo strumento prontamente utilizzato ha cominciato ad essere quello dell’ordinanza che, oltre a prevedere una prima dotazione finanziaria utilizzabile nell’immediata fase degli interventi, demanda ad altri soggetti, siano essi le Regioni o i Commissari delegati, la predisposizione delle disposizioni e delle modalità attuative in ordine al ristoro danni, pur entro una cornice delineata dall’ordinanza stessa.

Il 1996 venne interessato da un ulteriore grave evento calamitoso durante il mese di ottobre che, sebbene più limitato rispetto a quello del mese di giugno, diede comunque corso ad un distinto procedimento di ristoro danni.

Gli ulteriori procedimenti che hanno interessato il territorio regionale, coinvolgendo in modo anche variabile i vari Comuni, ma comunque pur sempre in maniera importante ed intensa, hanno riguardato il 1998 ed il 2000, con gravi  alluvioni durante i  mesi autunnali, il 2002, durante il quale gli eventi calamitosi interessarono distinti periodi dell’anno, dei quali il più intenso fu quello del   mese di novembre con l’alluvione del Pordenonese, ed infine il 2003, ricordato per la gravissima alluvione che il 29 agosto colpì sette Comuni della Val Canale – Canal del Ferro.