Con la presente legge, per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9 settembre 2005, l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonche' di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attivita' produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni, ponendo a carico del Fondo regionale per la protezione civile i relativi oneri. Si prevede, inoltre, lo sviluppo e l’incentivazione dell'adeguamento tecnologico coordinato dell’interconnessione con la sala operativa regionale della protezione civile definendo i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
