
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
Domanda: quali sono le manifestazioni, iniziative ed eventi che rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: Sono da ritenere consentite tutte le manifestazioni ed iniziative pubbliche o private che non siano espressamente sospese, posto che il DPCM del 1° marzo 2020 dichiara cessata l’efficacia del precedente decreto del 23 febbraio, con la conseguente cessazione delle misure restrittive ivi previste e posto che l’Ordinanza del Presidente della Regione del 1° marzo 2020 è circoscritta alle previsioni fissate dall’articolo 1. A titolo esemplificativo, si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica, fiere e sagre, attrazioni e luna-park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei, competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali ecc. ivi comprese le discoteche e le sale da ballo). Sono inoltre consentite attività che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura ed allenamenti sportivi), quelle che attengono allo svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es: centri linguistici, centri musicali, scuola guida, scuola di sci), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco etc). È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.
Domanda: Quali disposizioni si applicano a tutti i locali aperti al pubblico?
Risposta: A norma del DPCM del 1° marzo 2020, in tutti gli uffici ed i locali aperti al pubblico, devono essere utilizzati i dispenser di soluzione disinfettante per le mani all’ingresso delle sedi, per consentire a chi entra di disinfettare le mani; devono inoltre essere affissi appositi avvisi contenenti le misure di prevenzione ed igiene dettare dal Ministero della Salute.
Domanda: Quali attività economiche, agricole, produttive commerciali e di servizio non rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: non rientrano nell’ordinanza: le attività economiche, agricole, produttive commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, attività di preminente carattere sociale, quali attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es. servizi semiresidenziali e Centri diurni), le attività delle piscine, le attività ludico, sportive e culturali, anche se aperte al pubblico, che si svolgono abitualmente presso associazioni, ASD, circoli culturali, palestre private e simili, corsi di ballo, yoga, ginnastica, attività ludico culturali riservate ai soci e simili, le feste di compleanno in luoghi privati o in luoghi come le parrocchie e i centri commerciali, gli esercizi commerciali e i mercati rionali settimanali.
Domanda: Le attività degli uffici pubblici sono incluse nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici non rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19 e sono pertanto aperti al pubblico. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili. E’ consentito il lavoro a distanza (telelavoro o smart workig) a discrezione del datore di lavoro, anche in deroga alla disciplina ordinaria. A norma del DPCM del 1° marzo 2020, devono essere utilizzati i dispenser di soluzione disinfettante per le mani all’ingresso delle sedi, per consentire a chi entra di disinfettare le mani.
Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle norme di igiene adottate dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4
Domanda: Le Giunte ed i Consigli comunali sono inclusi nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta. Le Giunte ed i Consigli Comunali possono essere svolti, comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.
Domanda: I ristoranti rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: I ristoranti non rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19.
Si raccomanda tuttavia il rispetto delle norme di igiene adottate dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4
Domanda: quali disposizioni si applicano agli istituti ed i luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)?
Risposta: si applicano le disposizioni valevoli per tutti gli uffici pubblici ed i luoghi aperti al pubblico: a norma del DPCM del 1° marzo 2020, devono essere utilizzati i dispenser di soluzione disinfettante per le mani all’ingresso delle sedi, per consentire a chi entra di disinfettare le mani; devono inoltre essere affissi appositi avvisi contenenti le misure di prevenzione ed igiene dettare dal Ministero della Salute.
Domanda: Le celebrazioni di matrimonio sono sospese ai sensi dell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: Si faccia riferimento alle linee guida diramate dalle Diocesi
Domanda: Le celebrazioni degli eventi funebri sono sospesi ai sensi dell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19?
Risposta: Si faccia riferimento alle linee guida diramate dalle Diocesi
Domanda: Le attività di tirocinio curriculare sono sospese?
Risposta: Le attività di tirocinio curriculare sono sospese, ma possono essere svolte in modalità a distanza.
Domanda: quali sono i provvedimenti di competenza dei Sindaci?
Risposta: Il Sindaco, come prima Autorità di Protezione civile sul territorio, può adottare tutte le misure ritenute indispensabili a tutela della salute dei cittadini con apposita Ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 6/2020 e dall’Ordinanza del 1° marzo 2020.
Domanda: quali soggetti provvedono all’acquisizione dei dpi e dei disinfettanti?
Risposta: Alla fornitura di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale, da destinare agli operatori attualmente impegnati nelle attività legate all’emergenza, nonché dei disinfettanti e di ogni altro prodotto necessario, provvede la centrale unica di committenza regionale specificamente competente per gli acquisti in ambito sanitario, denominata Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).
Domanda: quali quesiti ed informazioni posso rivolgere alle Autorità sanitarie?
Risposta: Devono essere trasmessi alle Autorità sanitarie, in particolare, i quesiti relativi a:
- soggetti trapiantati immunodepressi per effetto dei farmaci assunti;
- donne in gravidanza asintomatiche;
- comportamenti da seguire nel caso ci si debba recare in Paesi o zone a rischio di contagio;
- comportamenti da seguire nel caso si debba rientrare in Italia provenendo da Paesi o zone a rischio di contagio.
Domanda: quali informazioni devono essere trasmesse dagli alberghi alle Autorità competenti?
Risposta: Trova applicazione quanto stabilito dal DPCM del 1°marzo 2020, all’articolo 3, comma 1 lettera g): vi è quindi l’obbligo, per ciascun cittadino interessato, di contattare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio ed altrettanto dovrà fare l’albergatore, in ottemperanza anche agli obblighi di ordine pubblico inerenti il settore.
Domanda: per quali soggetti è prevista l’acquisizione dei dpi e dei disinfettanti da parte della protezione civile?
Risposta: per la fornitura di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale nonché dei disinfettanti e di ogni altro prodotto necessario, può provvedere la protezione civile anche per il tramite del Dipartimento nazionale, per gli operatori attualmente impegnati nelle attività legate all’emergenza ed in particolare per gli operatori del servizio sanitario qualora l’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) non riesca a garantire i necessari approvvigionamenti.
Domanda: come devono orientarsi le scuole per le proprie richieste?
Risposta: i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19. Gli istituti scolastici devono pertanto riferirsi all’ufficio scolastico regionale per le modalità operative di applicazione.
Domanda: quali iniziative saranno adottare per ristorare i danni subiti in conseguenza dell’emergenza in atto?
Risposta: per le conseguenze dello stato di emergenza nazionale il Governo ed il Dipartimento nazionale della Protezione civile potranno disporre lo stanziamento di fondi ad hoc sulla base di apposite disposizioni regolamentari;
Domanda: come vanno gestiti i servizi a sportello?
Risposta: i servizi a sportello non rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19.
Si raccomanda tuttavia il rispetto delle norme di igiene adottate dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4 per l’applicazione delle quali ogni soggetto dovrà riferirsi alla propria struttura gerarchica di riferimento per l’attuazione delle modalità operative. Inoltre, a norma del DPCM del 1° marzo 2020, devono essere utilizzati i dispenser di soluzione disinfettante per le mani all’ingresso delle sedi, per consentire a chi entra di disinfettare le mani.
Domanda: come vanno gestiti i servizi di consegna di provviste o fornitura di alimenti?
Risposta: i servizi di provviste o fornitura di alimenti non rientrano nell’ordinanza per il contenimento e prevenzione di COVID-19.
Si raccomanda tuttavia il rispetto delle norme di igiene adottate dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4 per l’applicazione delle quali ogni soggetto dovrà riferirsi alla propria struttura gerarchica di riferimento per l’attuazione delle modalità operative.
Domanda: Gli studenti soggetti ad obbligo scolastico, qualora siano assenti per più di cinque giorni per malattia, devono essere provvisti di certificato medico per la riammissione a scuola?
Risposta: sulla base delle numerose richieste di chiarimento in tema “certificato medico di riammissione a scuola dopo assenza del discente per un periodo superiore ai cinque giorni” si precisa che:
-tale disposizione è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, art.4 comma 1 punto c); detta disposizione impone che “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Stante la esplicita dichiarazione di deroga sopra riportata la disposizione supera ogni forma di legislazione precedente nazionale e regionale per l’esigenza di gestione dell’emergenza epidemiologica: l’obbligo esistente e cogente deve pertanto essere rispettato sia dai genitori, sia dai MMG e/o PLS, sia dagli istituti scolastici.
Trattandosi di certificato obbligatorio per la ripresa di un diritto (istruzione) garantito dalla legge, seppure con durata dell’obbligo limitato nel tempo, non può essere soggetto a pagamento.
Domanda: tutte le attività del CONI possono ritenersi esenti da limitazioni?
Risposta: tutte le attività sportive, eventi, allenamenti, manifestazioni e convegni sono consentite, fermo restando l’obbligo di osservare le misure preventive genericamente imposte dal Ministero della Salute (dispenser di soluzione disinfettante per le mani all’ingresso dei locali aperti al pubblico ed affissione dell’avviso con le predette prescrizioni generali).
Domanda: gli eventi come inaugurazioni e simili sono consentiti?
Risposta: tali eventi non sono soggetti a limitazioni. Tuttavia, se si svolgono in sedi di enti pubblici, in locali o aree aperte al pubblico, vi è l’obbligo di mettere a disposizione dei visitatori, all’ingresso, dispenser con soluzione disinfettante per le mani e l’obbligo di affiggere l’avviso con le regole generali di prevenzione fissate dal Ministero della Salute. Si ricorda comunque che, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020, articolo 3 comma 1 lettera g), i soggetti rientrati in Italia da aree a rischio epidemiologico, come individuate all’OMS, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio.