L’Amministrazione regionale – nell’ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione – assume a propria rilevante funzione – da svolgere a livello centrale – quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità delle persone e/o dei beni e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.
La suddetta funzione privilegia le azioni di prevenzione da qualificare in:
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livello primario, se tendenti ad abbassare sotto soglia ritenuta accettabile, il rischio dell’insorgere delle situazioni od eventi predetti;
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livello secondario, se destinate ad intervenire all’atto dell’insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenere l’impatto e gli effetti;
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livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d’intervento per il ripristino di situazioni di normalità.
L’Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile.
Le attività o azioni di prevenzione comprendono l’utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi.
Al Presidente della Giunta regionale od all’Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, tra i vari compiti, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione.
Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Protezione civile della Regione e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui all’art. 24 della L.R. 64/1986, e dei seguenti organismi:
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Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
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Comitato regionale per le emergenze.
In particolare, alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Protezione civile della Regione, quale struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione – prevenzione di livello secondario.
Quando si parla di protezione civile spesso si intende organizzazione di soccorsi durante le emergenze, ma è bene correggere tale concetto. L’obiettivo vero è invece la riduzione dei rischi; le emergenze si devono verificare con sempre minore frequenza. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una adeguata previsione dei rischi (sistemi di monitoraggio volti al preallarme), serie politiche di prevenzione (a seconda del tipo di rischio) e una approfondita preparazione all’emergenza. Ovviamente, quando si verifica un’emergenza, occorrerà disporre anche di un coordinamento efficiente delle operazioni.
Negli ultimi anni la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata interessata da importanti ed eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito tutto il territorio regionale con conseguenti gravi e diffusi danni a seguito dei quali l’Assessore regionale alla protezione civile, d’intesa con il Presidente della Regione, e successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno dichiarato gli stati di emergenza .
Al fine di fronteggiare con la massima urgenza le emergenze in atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato delle Ordinanze di protezione civile, recanti le disposizioni urgenti di protezione civile per provvedere al ripristino ed alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla realizzazione di adeguati interventi indifferibili, urgenti e di pubblica utilità nonché di opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici.
Sulla base delle suddette Ordinanze, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, ha approvato i Piani di intervento sul territorio, la cui realizzazione consente di mettere in sicurezza con la massima urgenza il territorio stesso e nel contempo svolgere un’azione di prevenzione in funzione di possibili futuri eventi calamitosi.
Nell’attuazione dei suddetti Piani, la Protezione civile della Regione svolge anche un’attività di monitoraggio del territorio che permette di verificare le reali condizioni di pericolosità e di rischio presenti sul territorio, di analizzare i dissesti franosi in atto e le modifiche apportate dagli eventi alluvionali di cui sopra, nonché di verificare lo stato di conservazione e funzionalità delle opere di difesa e protezione della pubblica incolumità.
Le attività di monitoraggio consentono di approfondire l’analisi di aree particolarmente vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrogeologico e verificare il livello di sicurezza raggiunto in quelle zone ove gli interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati.
La Protezione civile della regione ha conseguentemente sviluppato competenze specialistiche attinenti ai fondamentali momenti della previsione e dell’allerta, nonché del coordinamento dei soccorsi. Infatti, dall’analisi dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio sul territorio, è possibile delineare i vari scenari di rischio, al fine dell’adozione di tutte le misure atte a ridurre il pericolo per la pubblica incolumità, attraverso il coordinato impiego delle forze sul campo, effettuato dal luogo unico di comando, comunicazioni e controllo, che è la Sala operativa regionale di protezione civile.
Per questo motivo, alla Protezione civile della Regione sono attribuiti:
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la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie elettroniche, informatiche, di telecomunicazione e di monitoraggio in tempo reale del territorio;
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il Centro funzionale di cui alla legge n. 267/1998, curando in tale ambito, in sinergia con gli organi statali competenti, le attività tecnico scientifiche di previsione ed allerta idrometeorologica ai fini di protezione civile;
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la funzione di centro di interconnessione con la rete dei Centri funzionali del sistema nazionale di protezione civile e con le reti e i sistemi di monitoraggio sismico ed idrometeorologico delle Regioni transfrontaliere;
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lo sviluppo e gestione di sistemi tecnologici ed informatici e le reti di telecomunicazione di emergenza per le finalità di protezione civile, ivi comprese quelle di antincendio boschivo, per la previsione, l’allerta, il coordinamento dei soccorsi e l’informazione alla popolazione;
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la predisposizione dei sistemi di connessione operativa con i livelli sovra e su regionali di protezione civile;
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il centro di coordinamento dei soccorsi ai sensi della legge n. 225/1992 e la Sala operativa regionale;
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l’impiego sul territorio delle risorse umane e materiali, nonché dei mezzi aerei regionali e statali, per il superamento delle emergenze;
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la collaborazione con gli organi statali competenti alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze.